Aprire, rinnovare, volturare o revocare un passo carrabile

Aprire, volturare o revocare un passo carrabile

Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

Ove il titolare non abbia più interesse ad utilizzare il passo carrabile, può ottenere la revoca con apposita richiesta di rinuncia alla Polizia Locale previa eliminazione dell’accesso stesso, oppure modifica della struttura in modo tale da impedire permanentemente il transito/accesso dei veicoli.

Per accesso a raso (Decreto legislativo 30/04/1992, n. 285, art. 22) intende qualsiasi accesso ad una strada, a un fondo o ad un’area laterale posto a filo con il piano stradale, che non comporta alcuna opera di modifica dell’area pubblica antistante.

Davanti ai passi carrabili è vietata la sosta dei veicoli, come definito dal Decreto legislativo 30/04/1992, n. 285, art. 158, com. 2.

Per aprire un passo carrabile occorre ottenere l'autorizzazione rilasciata dall'ente proprietario della strada (Decreto legislativo 30/04/1992, n. 285, art. 22 e Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495, art. 46)Tale autorizzazione scade dopo 29 anni dal rilascio e sarà necessario procedere alla richiesta di rinnovo.

Il passo carrabile deve essere realizzato nel rispetto della normativa edilizia e urbanistica vigente: se per realizzarlo è necessario eseguire opere edilizie, occorre quindi prima ottenere il titolo abilitativo edilizio previsto.

Requisiti soggettivi

Può chiedere l'apertura di un passo carrabile chi vanta un titolo reale sull'area privata.

Requisiti oggettivi

Tutti i passi carrabili devono avere le seguenti caratteristiche (Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495, art. 46):

  • essere distanti almeno 12 metri dalle intersezioni e essere visibili da una distanza pari allo spazio di frenata risultante dalla velocità massima consentita
  • consentire l'accesso a un'area laterale che sia adatta per far stazionare e circolare veicoli
  • prevedere un'adeguata separazione dall'entrata pedonale, soprattutto se l'accesso è particolarmente trafficato
  • favorire la rapida immissione dei veicoli nella proprietà laterale, se l'accesso dei veicoli avviene direttamente dalla strada. L'eventuale cancello dovrà essere arretrato per consentire la sosta di un veicolo che attende di entrare o utilizzare sistemi automatici di apertura.

Approfondimenti

Tipologie di accessi

Gli accessi possono essere di due tipi:

  • accessi che prevedono una modifica del piano stradale per facilitare l'ingresso dei veicoli all'area privata, i passi carrabili veri e propri
  • accessi a raso, cioè senza alcun manufatto e intervento sulla sede stradale.
Accessi a raso

I proprietari di un accesso a raso possono chiedere divieto di sosta nella zona antistante il passo medesimo ed il posizionamento del relativo segnale. L'accettazione della domanda è subordinata alla relativa concessione per l'occupazione di suolo pubblico.

Il cartello di passo carrabile

Il cartello di passo carrabile conforme (Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495, art. 120) viene fornito dalla Polizia Locale al momento del rilascio dell’autorizzazione.

Di norma, il cartello deve essere installato parallelamente all'asse della strada, su porte o cancelli.

L'installazione e la manutenzione del cartello sono a cura e spese del titolare dell'autorizzazione.

Il cartello è obbligatorio per i Passi Carrai (non a raso).

Passo carrabile provvisorio

Se si deve accedere temporaneamente ad aree private, come nel caso di cantieri o fiere, è possibile chiedere l'autorizzazione per aprire un passo carrabile provvisorio (Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495, art. 46, com. 5).

In questo caso occorre rispettare, per quanto possibile, le caratteristiche previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495, art. 46. Se non possono essere osservate le distanze dall'intersezione, occorre installare idonea segnalazione di pericolo.

Pagamento del canone unico patrimoniale

Il divieto di sosta in prossimità del passo carrabile comporta una occupazione del suolo pubblico che, altrimenti, sarebbe destinato alla sosta dei veicoli. 

La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell’edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale.

L'occupazione di suolo pubblico è soggetta al pagamento del canone unico patrimoniale da effettuare contestualmente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione (Legge 27/12/2019, n. 160, art. 1, com. 835).

La domanda di rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione equivale alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto passivo.

Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità.

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Aree tematiche: Casa
Sezioni: Polizia locale
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Ultimo aggiornamento: 06/04/2023 14:53.26