Con il termine "pubblicità" si definisce ogni forma di comunicazione rivolta al pubblico e fisicamente effettuata a mezzo di strutture o manufatti collocati lungo o in vista delle strade, sia su suolo pubblico, sia privato, oppure sulla sede dell’attività a cui si riferiscono o nelle pertinenze accessorie, ad eccezione degli impianti per il servizio delle affissioni. I mezzi pubblicitari così definiti sono classificati in funzione della loro tipologia ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495, art. 47.
Il Comune di Lumezzane ha approvato con Deliberazione Consiliare del 30/12/2020, n. 80, il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari, ove si individua e classifica le tipologie dei mezzi pubblicitari e ne disciplina la loro localizzazione sul territorio comunale. Le norme contenute nel PGIP trovano applicazione nel campo dei mezzi della comunicazione pubblicitaria con messaggi di tipo istituzionale e/o commerciale, come definito dal Decreto Legislativo 30/04/1992, n. 285 "Nuovo Codice della strada" e Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495, art. 47
Tutti i mezzi pubblicitari sono subordinati prima dell’installazione all’ottenimento di un’ "Autorizzazione pubblicitaria" o nel caso espressamente specificato di "Nulla osta preventivo". L’autorità competente per il rilascio delle autorizzazioni è l’ente proprietario della strada.
Per i seguenti mezzi pubblicitari soggetti a rilascio del "Nulla osta preventivo", si può procedere con una procedura semplificata, come da modulistica riportata in calce:
- vetrofania
- cavalletto pubblicitario
- porta locandine e locandine
- lanterna
- segni orizzontali reclamistica
- vetrina-bacheca
- veicoli e manifesti su camion vela
- spettacoli viaggianti
- fonica
- volantinaggio
- scritta su tenda
- fotografia
- striscione
- cartelli per le pubblicità immobiliari (fino a cm 50x50)
- "in cantieri edili"
- targhe professionali
- aeromobili e/o palloni frenati
- adesivo.
Per richiedere l'autorizzazione pubblicitaria dei restanti mezzi pubblicitari previsti dal PGIP deve essere utilizzato lo Sportello di Valle Trompia.
I manufatti devono essere installati e realizzati:
- in modo da garantire la resistenza all'azione degli agenti atmosferici
- in conformità alle disposizioni di legge vigenti in materia di sicurezza in modo da tutelare l'incolumità di persone ed animali e la sicurezza delle cose
- in conformità alle disposizioni contenute nel Decreto legislativo 30/04/1992, n. 285, art. 23, "Nuovo codice della strada", di quelle contenute al paragrafo terzo del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 e di quelle contenute nel Regolamento comunale
- tenendo conto della natura del terreno, della spinta del vento, ecc. in modo da garantire la stabilità e non costituire pericolo per la pubblica incolumità
- in modo da non pregiudicare la staticità dell'edificio
I requisiti specifici tecnici che devono rispettare i mezzi pubblicitari, come le dimensioni, la forma, la luminosità e l'ubicazione consentita, sono stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 e dal Regolamento comunale.
Approfondimenti
Sul sito istituzionale del Comune di Lumezzane, sono riportati tutti i dettagli (P.G.I.P. ed allegati, dettagli, tempistiche, tipologie previste ecc.).
Per mezzi pubblicitari installati lungo le strade è necessario ottenere l’autorizzazione da parte dell'ente proprietario della strada.
All'interno dei centri abitati la competenza è del Comune, salvo il preventivo nulla osta tecnico dell'ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale (Decreto legislativo 30/04/1992, n. 285, art. 23, "Nuovo codice della strada").
All'esterno dei centri abitati la competenza è dell'ente proprietario della strada (Decreto legislativo 30/04/1992, n. 285, art. 23, "Nuovo codice della strada").
Quando i manufatti sono inoltre visibili da un'altra strada di un ente diverso, è necessario ottenere il preventivo nulla osta dell'ente competente (ad esempio ANAS, Ferrovie dello Stato, ecc.).
Se il manufatto è installato su edificio o in area tutelata come bene culturale è necessario ottenere apposita autorizzazione (Decreto legislativo 22/01/2004, n. 42, art. 49).
Se il manufatto è installato nell'ambito e in prossimità dei beni paesaggistici indicati dal Decreto Legislativo 22/01/2004, n. 42, art. 134 è necessario ottenere apposita autorizzazione (Decreto Legislativo 22/01/2004, n. 42, art. 153).
È esclusa da questo obbligo l'installazione all’interno dello spazio vetrina o in altra posizione a ciò preordinata, la sostituzione di insegne esistenti autorizzate, con altre delle stesse dimensioni e posizione. L’esenzione dall’autorizzazione non riguarda le insegne e i mezzi pubblicitari a messaggio o luminosità variabile. (Allegato A, punto A. 23 del Decreto del Presidente della Repubblica 13/02/2017, n. 31).
Se il mezzo pubblicitario si trova su una tenda parasole sporgente è necessario ottenere la concessione per l'occupazione di suolo pubblico per l'installazione di tende parasole sporgenti.
L'installazione di pubblicità esterna e pubbliche affissioni è soggetta al pagamento del canone unico patrimoniale al rilascio dell'autorizzazione (Legge 27/12/2019, n. 160, art. 1, com. 835).
Le targhe professionali che identificano la sede dello studio professionale non sono soggette all'imposta pubblicitaria.